Richieste di rimborso
Il Fondo interviene esclusivamente quando un pacchetto turistico, venduto - direttamente o in modo intermediato - da un Socio del Fondo legalmente operante sul territorio nazionale ai sensi della vigente legislazione non viene fruito in tutto o in parte dall'acquirente, a causa del fallimento o dell’insolvenza dello stesso.
La richiesta di rimborso delle somme versate per l'acquisto del pacchetto turistico, nei casi di fallimento o insolvenza del TO socio, deve pervenire all'Associazione "Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori", nella sua sede in Roma viale Pasteur 10, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata all'indirizzo fondoastoi@pec.it, e deve essere redatta su apposito modulo rinvenibile nel sito web del Fondo. La presentazione delle istanze di rimborso deve essere effettuata esclusivamente dal primo giorno successivo alla data in cui avrebbe dovuto concludersi il viaggio ed entro 30 giorni dalla stessa, al fine di permettere l’esercizio di ogni utile azione per la surroga o la rivalsa nei confronti di ogni soggetto passivamente legittimato.
Il termine suindicato potrà essere prorogato di ulteriori 30 gg su specifica istanza del Turista il quale dimostri di essere stato nell’impossibilità di rispettarlo, per cause ad esso non imputabili.
Ogni istanza deve riferirsi ad un solo contratto di acquisto di pacchetto turistico. Pertanto, non è ricevibile l’istanza concernente più contratti, anche se si tratta di pacchetti turistici similari o identici. Se il medesimo contratto è stato stipulato da più acquirenti, è possibile produrre un’unica istanza cumulativa sottoscritta da tutti gli interessati oppure delegare formalmente un soggetto ad agire in nome e per conto di tutti o di parte degli acquirenti dello stesso contratto.
Il Fondo non interviene
- Quando l'istanza di rimborso riguardi contratti diversi da quelli aventi ad oggetto l'acquisto di un pacchetto turistico, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi turistici singolarmente venduti e non collegati, contratti di multiproprietà, corsi di lingua di lungo periodo, programmi high school, scambi culturali rientranti nei programmi di mobilità studentesca internazionale (trimestre, semestre, anno all'estero), pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell'ambito di un accordo generale per l'organizzazione di viaggi di natura professionale concluso tra un professionista e un'altra persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
- Se è richiesto risarcimento per danni da vacanza rovinata o altri eventuali danni patrimoniali o non, spese legali, anche se l'organizzatore o l'intermediario siano stati condannati con sentenza passata in giudicato e siano nel frattempo divenuti insolventi o falliti;
- Se la questione riguardi inadempimento contrattuale dell'organizzatore o dell'intermediario, come ad esempio sistemazione in albergo diversa da quella concordata, qualità dei servizi erogati scadente, ecc.;
- Se non vi è nesso di causalità tra l'insolvenza o il fallimento dell'organizzatore ed il mancato o parziale godimento del pacchetto turistico
- Per l’insolvenza o il mancato pagamento dell’Agenzia di Viaggio presso cui il viaggiatore ha acquistato il pacchetto;
- In caso di fallimento del vettore il cui volo sia stato incluso nel pacchetto del Tour Operator.