Che cos' è il Fondo di Garanzia ASTOI?
Il 30 giugno 2016 ha cessato di operare il Fondo Nazionale di Garanzia gestito dal Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT). Dal 1 luglio 2016 in poi ciascun Tour Operator deve fornire garanzia per il rischio di insolvenza o fallimento.
ASTOI Confindustria Viaggi, l'Associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale dei Tour Operator, ha promosso la creazione del "Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori" per consentire ai propri associati di adeguarsi alla normativa.
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ASTOI Confindustria Viaggi, l'Associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale dei Tour Operator, ha promosso la creazione del "Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori" per consentire ai propri associati di adeguarsi alla normativa.
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Come funziona?
Il Fondo di Garanzia ASTOI, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore, sia per i contratti di pacchetto turistico da svolgersi all’estero, sia quelli che si svolgono in Italia:
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- Rimborsa al cliente il prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico;
- Assicura il rientro del turista.
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Il Fondo non interviene
- Quando l'istanza di rimborso riguardi contratti diversi da quelli aventi ad oggetto l'acquisto di un pacchetto turistico, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi turistici singolarmente venduti e non collegati, contratti di multiproprietà, corsi di lingua di lungo periodo, programmi high school, scambi culturali rientranti nei programmi di mobilità studentesca internazionale (trimestre, semestre, anno all'estero), pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell'ambito di un accordo generale per l'organizzazione di viaggi di natura professionale concluso tra un professionista e un'altra persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
- Se è richiesto risarcimento per danni da vacanza rovinata o altri eventuali danni patrimoniali o non, spese legali, anche se l'organizzatore o l'intermediario siano stati condannati con sentenza passata in giudicato e siano nel frattempo divenuti insolventi o falliti;
- Se la questione riguardi inadempimento contrattuale dell'organizzatore o dell'intermediario, come ad esempio sistemazione in albergo diversa da quella concordata, qualità dei servizi erogati scadente, ecc.;
- Se non vi è nesso di causalità tra l'insolvenza o il fallimento dell'organizzatore ed il mancato o parziale godimento del pacchetto turistico
- Per l’insolvenza o il mancato pagamento dell’Agenzia di Viaggio presso cui il viaggiatore ha acquistato il pacchetto;
- In caso di fallimento del vettore il cui volo sia stato incluso nel pacchetto del Tour Operator.
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- Sei già partito per il tuo viaggio;
- Hai acquistato un pacchetto turistico di un Tour Operator Socio del Fondo;
- Sei nell’impossibilità di usufruire di uno o più servizi inclusi nel pacchetto, in quanto il Tour Operator è fallito o è insolvente (non ha saldato il/i fornitori ad es. vettore, albergo, etc);
- Hai già verificato tutti i casi di esclusione presenti nella sezione "in caso di dubbi" (clicca qui);